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Con il nome di pre-asta si indica solitamente la vendita dell’immobile pignorato nel libero mercato da parte del debitore a terzi prima che lo stesso venga aggiudicato all’asta.

Tale procedura può essere esperita nel caso in cui i debiti contratti dall’esecutato siano inferiori al valore dell’immobile, con conseguente eventuale guadagno da parte del debitore.

Per poter procedere in tal senso, però, è necessario come nel caso di saldo e stralcio il previo consenso di tutti i creditori intervenuti, che dovranno depositare a seguito dell’accordo trovato col debitore atto di rinuncia all’azione e agli atti del giudizio esecutivo, a seguito del quale il giudice potrà pronunciare l’estinzione del processo.

E’ innegabile che il debitore ottiene molteplici vantaggi dal ricorso a tale ‘procedura’, che comporta in primo luogo l’estinzione di tutti i debiti e, in secondo luogo, la possibilità eventuale per l’esecutato di trattenere anche un ricavato dalla vendita una volta saldate le posizioni debitorie.

Tale procedura è vantaggiosa anche per i creditori, che hanno la certezza di recuperare il proprio credito in tempi celeri, riducendo per l’effetto le spese connesse all’esecuzione.

Da ultimo, è comunque importante ricordare che non sempre gli immobili all’asta vengono aggiudicati durante il primo esperimento di vendita, anzi, di solito i primi esperimenti di venditi vanno deserti.

Ciò comporta che il professionista delegato fissi, su indicazione del giudice, ulteriori esperimenti di vendita, con un conseguente ribasso del presso di vendita attorno al 25% e con il rischio concreto che il ricavato non estingua i debiti maturati dall’esecutato.

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